Maternità e dintorni (Leggi sulla maternità)

Pubblicato il 8 Novembre 2008 da • Ultima revisione: 20 Marzo 2015

Per questo post devo ringraziare la ‘mia’ Ale, la ragazza più dolce del mondo: una persona squisita, che presto diventerà mamma di Benedetta, una bambina molto amata già da prima che arrivasse. Amatissima.
E io, se penso a questa giovane famiglia, tutte le volte mi commuovo, perchè sono davvero splendidi, e trasudano bellezza.

Ale lavora nelle risorse umane, e si occupa del personale, dei contratti e di quanto concerne la maternità. Così mi ha messo insieme le varie Leggi sulla maternità, e tutti i benefici di cui possono usufruire le donne con contratto a tempo determinato o indeterminato.
(Poi forse un giorno il nostro Paese diventerà civile, e non ci saranno madri precarie che non hanno diritti…)

Astensione obbligatoria
Astensione obbligatoria per maternità: solitamente 2 mesi prima e 3 dopo il parto. L’astensione obbligatoria è flessibile nel senso che la madre, previa presentazione di nulla osta da parte del ginecologo, può spostare il periodo ad un mese prima del parto e 4 dopo. Per quanto riguarda le date di cui tenere conto, prima di tutto vale la data presunta del parto, successivamente al parto la data più favorevole alla madre (es: dpp 24/02: astensione obbligatoria parte dal 24/12; se poi il parto avviene prima della dpp si calcolano i successivi 3 mesi dalla dpp, quindi fino al 24/05; se invece il parto avviene dopo la dpp, si tiene conto della data effettiva del parto).
La madre può astenersi dal lavoro per gravidanza a rischio anche prima dei 2 mesi dalla dpp con certificazione del ginecologo che va presentata all’ispettorato del lavoro per la convalida, e al datore di lavoro.
La retribuzione in questi 5 mesi è pari all’80% della paga mensile ed è totalmente a carico INPS; alcuni contratti di lavoro prevedono l’obbligo del datore di lavoro di integrare lo stipendio fino al 100%.

Astensione facoltativa
L’astensione facoltativa per maternità è di massimo 6 mesi per la madre e di massimo 5 mesi per il padre; se l’astensione facoltativa (chiamata anche congedo parentale) è goduta entro il 3° anno di vita del bambino, è retribuita al 30%, successivamente e fino all’8° anno di vita del bambino non è retribuita.
Tale congedo parentale può essere spezzettato in più periodi (anche di un giorno ciascuno) ma dopo ogni periodo ci deve essere la ripresa effettiva del lavoro.

Aspettativa non retribuita
Dopo i mesi di congedo parentale, la madre può assentarsi dal lavoro fino all’anno di vita del bambino, ma non ha diritto alla retribuzione.

Riduzione d’orario per allattamento
La madre che rientri al lavoro prima dell’anno di vita del bambino ha diritto di assentarsi dal lavoro per allattamento due ore al giorno (in caso di giornata lavorativa di almeno 6 ore) o un’ora al giorno (in caso di giornata lavorativa inferiore alle 6 ore). Queste ore sono retribuite al 100% e sono totalmente al carico dell’INPS.

Malattia del bambino
Nel settore privato le assenze per malattia del bambino (con presentazione del certificato del pediatra al datore di lavoro) non sono retribuite. Fino ai 3 anni del bambino la madre o il padre, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro per quanti giorni sono certificati. Dal 4° all’ 8° anno le giornate di assenza dal lavoro per malattia del figlio possono essere al massimo 5 all’anno.

Modelli INPS
Sul sito dell’INPS si trovano i modelli per la richiesta di astensione obbligatoria o facoltativa:
Modulistica INPS

Legislazione
Per tutti i tipi di congedo parentale si fa riferimento comunque alla Legge 53 del 2000.

Congedi di maternità nel mondo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Maternity_leave



Commenti

28 Commenti per “Maternità e dintorni (Leggi sulla maternità)”
  1. Francesca

    Scusate il pessimo italiano e gli errori grammaticali del mio messaggio sopra!Me ne sono accorta solo in seguito….

  2. Marty

    Ciao a tutte! Sono nuova e visto che ho trovato interessante questo argomento dico anche io quello che mi sta succedendo!
    Ho 19 anni e sono al settimo mese di gravidanza. Mi sono informata all’inps per prendere la maternità e cosa scopro? Che se sei assunto con un contratto a progetto/collaboratore e da meno di un anno, la retribuzione pagata è veramente una miseria! (nel mio caso 19 euro al mese). 😕 Non riuscirei a pagare neanche un pacco di pannolini al mio piccolo con quello stipendio. In più il mio capo ha deciso di dimezzarmi lo stipendio perchè secondo lui prendo gli assegni per la maternità (cosa non vera visto che vengono pagati una miseria!)
    Io ora mi chiedo: “Perchè bisogna lavorare in queste condizioni?”
    Siamo proprio in Italia ragazze!
    Un abbraccio a tutte le panciottine belle

  3. raffa

    buongiorno a tutte. dubbio: dopo i periodi di congedo obbligatorio e facoltativo, è possibile, con un contratto: turismo – pubblici esercizi (ristorazione veloce) chiedere un periodo di aspettativa non retribuita? mi dicono che deve essere previsto dal contratto nazionale, ma non riesco a trovarlo. qui leggo:

    Aspettativa non retribuita
    Dopo i mesi di congedo parentale, la madre può assentarsi dal lavoro fino all’anno di vita del bambino, ma non ha diritto alla retribuzione.

    ma qui dov’è il riferimento normativo???

    grazie e a presto

  4. Really nice design and great content material , absolutely nothing else we need : D.

  5. ELE 30

    Salve io sono al primo mese di gravidanza ma se in caso il mio datore di lavoro vorrebbe licenziati per cessazione di lavoro cosa mi aspetta?

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